Ieri abbiamo incontrato l’Amministrazione che ci ha illustrato la nuova policy su lavoro agile e coworking.

Abbiamo inoltre sottoscritto l'accordo sui criteri di estensione del numero di giorni di smart working.

I punti salienti della nuova policy:

• per il numero di giorni di lavoro agile è stata mantenuta la dicitura “per sei giorni e fino ad otto giorni mensili” esattamente come era nella precedente policy del 2023.

• La fascia di contattabilità non può superarele cinque ore (che si riducono quattro se in quel giorno il dipendente in smart working non aveva il rientro pomeridiano). Nella precedente non c’era questo limite, si poteva arrivare ad avere la contattabilità per l’intera giornata lavorativa.

• È specificato chiaramente che non sussiste alcun obbligo di contatti negli orari diversi dalla fascia di contattabilità.


Sul coworking

Fermi restando i 5 giorni già previsti dalla disciplina precedente, adesso si può arrivare fino a 7 giorni sotto determinate condizioni.

Non solo, il numero dei giorni potrà essere ulteriormente incrementato anche oltre il suddetto tetto, qualora vi siano peculiari esigenze logistiche e personali da tutelare compatibilmente con le esigenze funzionali dell’Ufficio.

Inoltre sono state accettate due importanti richieste che la CISL aveva chiesto da tempo:

➤ si potranno scegliere fino a tre Uffici e non più due come in precedenza

 le nuove finestre per presentate domanda sono finalmente regolamentate: saranno periodiche, di regola, con cadenza trimestrale.

Tornando allo smart working, abbiamo contrattato i criteri di priorità per l’estensione dei giorni.

Vi segnaliamo le novità:


1. Otto giorni ( e non più “fino a otto”, com’era prima) per:

 chi risiede in una regione diversa o a più di 40 km dall’ufficio

 dipendenti con 60 anni o più


2. Dieci giorni ( e non più “fino a dieci”, com’era prima) per:

 chi ha figli fino a 14 anni

 chi ha figli con art. 3, comma 3, Legge 104

 dipendenti in gravidanza.


3. In più abbiamo ottenuto dieci giorni per:

 chi ha disabilità accertate dall’art. 4, comma 1, Legge 104

 chi è affetto da malattie oncologiche ovvero con invalidità superiore al 74%

• dipendenti che siano caregivers

• dipendenti in situazioni di disabilità psico-fisica, anche transitoria, che renda disagevole il raggiungimento della sede di servizio, debitamente documentato.


                                                                              Il Coordinatore Nazionale
                                                                                        Walter De Caro


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